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Annullamento procedura di gara per la somministrazione di personale a tempo determinato e determinazione della procedura negoziata

11 05 2018 Determina DI ANNULLAMENTO BANDO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

 

Quesito ditta Manpower in merito alla procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo:

Spett.le Ente e gent.mo Geom. Alessandro Meloni,

prendiamo atto dell’importo massimo dell’affidamento, stimato da codesto spettabile Ente in €. 750.000,00 e segnaliamo quanto segue.

L’art. 95, commi 3 e 4, del Codice Appalti, dispone espressamente che:

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  1. a)i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché aiservizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2 (I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, n.d.r.); …
  1. Puòessere utilizzato il criterio del minor prezzo
  1. b)per iservizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  1. c)per iservizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Il comma 3 dell’art. 95 pone un divieto generale di utilizzo del massimo ribasso per i contratti previsti nello stesso comma 3 (tra cui rientrano quelli ad “alta intensità di manodopera”), come dimostra l’impiego dell’avverbio esclusivamente (locuzione che elimina in radice la possibilità di utilizzare diversi criteri di aggiudicazione).

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Sul punto, si evidenzia che il Consiglio di Sato, nella sentenza n. 2014 del 02/05/2017 (relativa ad una gara che aveva ad oggetto proprio la somministrazione di personale), ha sancito che la somministrazione di lavoro rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera, ribadendo che le procedure aventi ad oggetto predetti servizi, come previsto dall’art. 95 comma 3, Codice Appalti, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La “standardizzazione” incontra il limite posto dal comma 3, nel quale il legislatore ha indicato i servizi che, prescindendo dalla loro standardizzazione o meno, possono essere affidati solo con il criterio qualità/prezzo.

Di uguale avviso anche la successiva giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania Sez. III, 19 febbraio 2018, n. 389; TAR Campania, Sez. V, 24 ottobre 2017, n. 4995; TAR Basilicata, 27 settembre 2017, n. 612; TAR Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166; TAR Lazio, Sez. III ter, 13 dicembre 2016, n. 12439).

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La soluzione è del resto in linea con i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. Infatti l’art. 1, co. 1, lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi “ad alta intensità di manodopera”, precisa, quale criterio direttivo, che l’aggiudicazione debba avvenire “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l’applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta”.

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Anche l’Avvocatura Generale dello Stato (nota n. 017124 del 03/05/2018), interpellata su medesima questione dal Ministero degli Affari Esteri, ha ribadito che la somministrazione di lavoro rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera (cfr. art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.) e che per questo genere di servizi la scelta del criterio dell’o.e.p.v. è obbligata in quanto l’art. 95, comma 3, lett a) dispone che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

  1. a)I contratti relativi…ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50, comma 1)”.                                                                      * * *

Inoltre, il vigente art. 95, comma 10-bis, del Codice Appalti come modificato dal citato Decreto Correttivo, prevede che, nella ponderazione tra i punti prezzo/qualità devono:

–          essere attribuiti massimo 30 punti alla componente prezzo e minimo 70 punti alla componente qualitativa ed

–   essere valorizzati gli elementi qualitativi dell’offerta per garantire un effettivo confronto concorrenziale (anche e soprattutto nella scelta della formula economica per attribuire il punteggio prezzo).

                                                                             * * *

Alla luce di tale inequivocabile quadro normativo e giurisprudenziale, si chiede di porre in essere le valutazioni propedeutiche ad un’auspicata rettifica del criterio di aggiudicazione conforme al disposto normativo con contestuale proroga dei termini per formulare chiarimenti e proporre offerte come previsto dall’art. 79, comma 3, del Codice Appalti.

Si resta in attesa di un cortese riscontro e ci si rende disponibili ad affrontare congiuntamente la questione in esame.

Distinti saluti.
MANPOWER SRL

Risposta a Quesito ditta Manpower:

Spett.le Ufficio Gare Manpower

In merito alla vostra segnalazione del 15 maggio 2018 siamo a comunicarvi quanto segue:

La Multiservice srl svolge la sua attività a favore del Comune di Loiri Porto San Paolo e prevalentemente in corrispondenza della stagione turistica, genericamente, per i comuni costieri ad alto grado attrattivo, nei 4 mesi da giugno a settembre. Tenuto conto della essenzialità di alcune prestazioni talune atte a scongiurare conseguenze dannose all’igiene urbana come la raccolta dei rifiuti e dello spazzamento, appare chiaro il carattere di urgenza di avviamento dei servizi e del conseguente potenziamento  dell’organico, che non possono protrarsi oltre il 1 giugno 2018.

Per i motivi sopra ci vediamo costretti a completare l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro di cui al nostro invito e alla vostra seguente, ricorrendo alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del Dlgs 50/2016.

In particolare, come a Voi ben noto, l’accoglimento delle Vs. osservazioni critiche in ordine alla prima procedura di gara, e il conseguente annullamento della stessa, ha determinato un allungamento della tempistica procedimentale.

Da qui la necessità di utilizzare gli strumenti più celeri previsti dalla normativa.

Abbiamo quindi ritenuto di poter far riferimento all’orientamento giurisprudenziale, secondo cui i commi 3 e 4 dell’art. art. 95 D.Lgs. n°50 del 2016 hanno carattere di complementarietà e quindi “legittimamente la stazione appaltante può fare ricorso al criterio del minor prezzo per procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di un appalto di servizi sotto-soglia caratterizzati da alta ripetitività” (TAR Abruzzo, sentenza n°30/2017).

In nessun altro modo avremmo potuto rispettare i termini perentori impostici dal Comune per l’attivazione dei servizi (1° giugno 2018).

Cordiali Saluti.
Multiservice srl unipersonale
Geom. Alessandro Meloni

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